La Legge di Stabilità 2016 ha codificato una particolare
tipologia di leasing abitativo al fine di offrire al mercato immobiliare uno
strumento in più per aumentare le vendite delle abitazioni.
L’articolo 1, comma 76, dalle legge 208/15 chiarisce che:
"il leasing abitativo è un contratto con cui il soggetto
concedente si obbliga verso il cliente ad acquistare o a far costruire un
edificio abitativo secondo le istruzioni dell’utilizzatore e a mettere l’edificio
a disposizione dell’utilizzatore a fronte del pagamento di un canone correlato
al prezzo di acquisto e alla durata del periodo di godimento del bene da parte
dell’utilizzatore."
Per usufruire dei benefici del leasing immobiliare l’utilizzatore
deve rispettare determinati requisiti ovvero:
- l’edificio deve essere destinato ad abitazione principale.
Altrimenti il contratto di leasing resta valido ma si applica la normativa al
normale contratto di leasing
- al termine del periodo del leasing, l’utilizzatore ha il
diritto di acquistare la proprietà del bene utilizzato al prezzo stabilito da
contratto.
- l’oggetto deve essere un’abitazione la quale può essere
nuova o usata, ceduta da un’impresa costruttrice o non o da un soggetto
privato.
- l’abitazione può avere un numero di pertinenza senza
limiti di tipologia e di numero.
IN CASO DI
INADEMPIMENTO
In base all’articolo 1, comma 78, dalle legge 208/15 se il
contratto si risolve per inadempimento dell’utilizzatore, la banca o società di
leasing concedente ha diritto alla restituzione del bene.
Se invece decide di venderlo, la società concedente è
obbligata a corrispondere il ricavato dell’ utilizzatore, detraendo però la somma
dei canoni scaduti e non pagati ino alla data della risoluzione, la somma dei
canoni che devono ancora scadere, debitamente utilizzati, e il prezzo pattuito
per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. Se per effetto di queste
sottrazioni si ottenga un risultato negativo, è l’utilizzatore a dover
corrispondere alla società la differenza negativa.
LA SOSPENSIONE DEL
PAGAMENTO DEI CANONI
In base all’articolo 1, comma 79, dalle legge 208/15, l’utilizzatore
ha il diritto di domandare la sospensione del pagamento dei corrispettivi
periodici in caso di:
- cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato;
- cessazione dei suoi rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale e di altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale,
anche se non a carattere subordinato.
Il diritto alla sospensione del pagamento dei canoni può
essere esercitato per una sola volta e per un periodo massimo complessivo non
superiore ai 12 mesi.
DETRAZIONE IRPEF PER
I GIOVANI

- Detrazione Irpef
per gli utilizzatori di età inferiore a 35 anni con reddito fino a 55.000 euro
e non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa
compete una detrazione IRPEF pari al 19%dell’importo dei canoni, dei relativi
oneri accessori ( applicata ad un importo non superiore a 8.000 euro) e sul
costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale ( applicata ad un
importo non superiore a 20.000 euro).
Ma la legge non esclude gli over 35.
Infatti, all’utilizzatore di età non inferiore ai 35 anni,
con un reddito non superiore ai 55.000 euro
e non titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione
abitativa compete una detrazione lorda pari al 19%dell’importo dei canoni, dei
relativi oneri accessori ( applicata ad un importo non superiore a 4.000 euro)
e sul costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale ( applicata
ad un importo non superiore a 10.000 euro).
Sito web: www.erif.it
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